Federfarma Campania

Unione Regionale Sindacale dei Titolari di Farmacia della Campania

Statuto Napoli 26 Settembre 2008

STATUTO di "FEDERFARMA CAMPANIA"

 

 

Costituzione e finalità

 

Art. 1  

E' costituita la "Unione Regionale Sindacale dei titolari di Farmacia della Campania", in seguito denominata "Unione Regionale" in sigla "FEDERFARMA CAMPANIA".

Essa riunisce e rappresenta, nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri previsti dal presente Statuto, le Associazioni Provinciali tra i Titolari di Farmacia (urbani e rurali) di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, aderenti alla "Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani" in seguito denominata "FEDERFARMA".

"Federfarma Campania" aderisce all'Organismo Sindacale Nazionale "Federfarma", con sede in Roma.

Art. 2

"Federfarma Campania" è una organizzazione di rappresentatività sindacale apartitica, a durata illimitata, senza scopo di lucro, sostenuta con i contributi versati, a qualsiasi titolo, dagli Associati e da terzi.

"Federfarma Campania"utilizza tali risorse economiche per la copertura di spese sostenute nell'espletamento ed nel raggiungimento delle finalità statutarie.

La sede è in Napoli, attualmente presso l’Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Napoli, in Via Toledo 156.

Art. 3

"Federfarma Campania" ha i seguenti "scopi istitutivi":

a)     tutelare a livello regionale, sotto il profilo sindacale, gli interessi tecnici, professionali, economici collettivi dei Titolari di Farmacia della Campania, anche in sede giudiziaria;

b)     rappresentare le Associazioni Provinciali della Campania sia nei rapporti normativi che economici

- presso gli organi politici, tecnici ed amministrativi regionali dello Stato, compresi     quelli di Servizio Sanitario Nazionale;

- presso gli Enti Pubblici e Privati, compresi gli Enti di Previdenza;

- presso le Ditte produttrici e di distribuzione intermedia;

c)     stipulare le "Convenzioni" e gli "Accordi" a carattere regionale con le Istituzioni , le Amministrazioni , il Servizio Sanitario, gli Enti di Previdenza pertinenti per territorio;

d)     collaborare con i competenti "Organismi", in particolare "Ordine" e "Università",   nello studio, nelle analisi e nelle formulazioni attinenti alla Professione e alla Farmacia, tutelandone gli interessi professionali, per una maggiore affermazione del ruolo sanitario del farmacista e della "Farmacia";

In particolare, in collaborazione con la "Consulta degli Ordini" può promuovere iniziative tese all'accrescimento culturale e professionale della categoria ed alla costante affermazione del ruolo sanitario della farmacia;

e)     organizzare e prestare agli Associati i servizi ritenuti necessari e/o di utilità generale.

All'uopo "Federfarma Campania" può promuovere e/o costituire, direttamente o con altri Soggetti, dopo attenta valutazione ed eventuali specifiche consulenze professionali, Società, Enti, Cooperative, Consorzi, Partneriati, A.T.I. (Associazione temporanea d'mpresa), A.T.S. (Associazione temporanea di scopo) e quant'altro consentito dalle vigenti Leggi, previo delibera dell’ Assemblea regionale,

f)      tenere il "Registro dei Titolari di Farmacia della Regione", suddiviso per Provincia, con sistematico aggiornamento, con l'ausilio delle Associazioni Provinciali;

 

Aderenti

Art. 4

L'adesione a "Federfarma Campania" da parte delle Associazioni provinciali avviene su domanda accompagnata da copie autenticate dell'Atto Costitutivo, dello Statuto sociale, dell'elenco degli iscritti, distinto per farmacie urbane e farmacie rurali (da aggiornare periodicamente) e dell'atto deliberativo del proprio Consiglio Direttivo provinciale, attestante la decisione di adesione a "Federfarma Campania" e di accettarne lo Statuto vigente.

Con l'atto di adesione ciascuna Associazione provinciale si impegna al rispetto delle deliberazioni degli Organi statutari di "Federfarma Campania", anche se in contrasto o in difformità dalle scelte operate a livello provinciale.

Nel Consiglio Direttivo di ciascuna Associazione Provinciale deve essere garantita la rappresentanza dei titolari di Farmacia rurale.

Lo Statuto dell'Associazione Provinciale non potrà essere in contrasto con quello di "Federfarma Campania".

L'adesione a "Federfarma Campania" non consente alle Associazioni provinciali di aderire ad altra Associazione sindacale di farmacisti che non sia FEDERFARMA Nazionale.

 

Art. 5

L'adesione a "Federfarma Campania" dell’Associazione Provinciale è a tempo indeterminato.

E’ ammesso il recesso con un preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata, cui deve essere allegata la Delibera in merito decisa dalla propria Assemblea provinciale.

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

A "Federfarma Campania" può essere ammessa una sola Associazione di titolari di Farmacia per ciascuna Provincia. Nel caso di richiesta di adesione da parte di più Associazioni dello stesso ambito provinciale, verrà ammessa a "Federfarma Campania" quella che rappresenta il maggior numero di Titolari di Farmacia iscritti.

Federfarma Campania si riserva di definire le norme per armonizzare gli statuti delle Associazioni provinciali, nell’emanando Regolamento.

 

Organi Sociali

Art. 6

Sono Organi di "Federfarma Campania" :

A)    l'Assemblea Regionale

B)    il Comitato Esecutivo

C)    il Comitato Regionale dei Rurali

D)    il Presidente

E)    il Vice-Presidente

F)     Il Segretario

G)    Il Tesoriere

H)    il Collegio dei Sindaci

I)       il Collegio dei Probiviri

 

Gli Organi di cui ai punti D, E , F , e G non possono essere eletti per oltre tre trienni consecutivi

 

A) l'Assemblea Regionale

Art. 7

L’Assemblea Regionale è Organo sovrano .

E’ costituita dai "Delegati" di ciascuna Associazione Provinciale aderente, con metodo proporzionale di 1 delegato per ogni 100 iscritti e l'eventuale resto superiore a 50 iscritti determina l'incremento di un delegato.

Deve essere assicurata la rappresentanza delle componenti urbana e rurale presenti di ciascuna Associazione provinciale.

Sono componenti di diritto, esclusi dal computo dei "quorum-Delegati" , il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Associazione Provinciale aderente.

I partecipanti scaturenti dal "quorum" vengono nominati "motu proprio” dalle singole Associazioni provinciali nell’ambito dei propri iscritti.

Le procedure per la determinazione dei componenti prescelti da ciascuna Associazione provinciale devono avvenire entro il 31 marzo, di ciascun triennio.

            L’Assemblea Regionale di “Federfarma Campania"

a)      determina l'indirizzo politico da perseguire;

b)      delibera su tutti gli argomenti attinenti l'attività e gli scopi non rientranti nelle competenze degli altri Organi statutari;

c)      approva il "conto consuntivo" ed il "bilancio preventivo" generali per le necessità istituzionali e funzionali regionali  

d)      approva con maggioranza dei 2/3 dei propri componenti le eventuali modifiche dello Statuto;

e)      delibera lo scioglimento dell'Associazione regionale con maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;

f)        elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti,a scrutinio segreto;

g)      elegge il proprio "rappresentante" in seno al Comitato di Presidenza di Federfarma Nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, a scrutinio segreto;

h)      può prevedere specifiche commissioni, nominandone i componenti, per la studio e le analisi di particolari argomenti di interesse e pertinenza della categoria, fissandone criteri, procedure e tempi di lavoro.

i)        L’Assemblea Regionale" viene di norma convocata dal Presidente a mezzo raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della data fissata, e deve contenere, oltre alla data, il luogo e l'ora della riunione, l'ordine del giorno e la possibile documentazione relativa ai singoli argomenti. In caso di urgenza è prevista la convocazione a mezzo raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo con almeno 24 ore di anticipo

j)        L’Assemblea Regionale può essere convocata su richiesta scritta di almeno ½ dei componenti stessi o per richiesta sottoscritta da almeno il 25% degli iscritti dell’ Associazione Provinciale richiedente.

k)      L'Assemblea è valida con partecipazione della maggioranza dei componenti.

l)        Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale avvengono con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, ad eccezione di quelle previste dai commi d, e, f, g.

m)    La procedura delle votazioni per appello nominale o per alzata di mano, con voto palese o segreto a mezzo scheda, su proposta del Presidente dell'Assemblea, viene approvata preventivamente da parte dell'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

n)      L’Assemblea Regionale "Federfarma Campania" è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di ulteriore mancanza verrà presieduta dal membro anagraficamente anziano dell’ Assemblea Regionale.

o)      L’Assemblea Regionale può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

 

B) Il Comitato Esecutivo

Art. 8

  

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere - tutti eletti dall'Assemblea Regionale - e dai Presidenti delle Associazioni Provinciali aderenti.

Il Comitato Esecutivo viene convocato, anche in luogo diverso dalla sede legale di "Federfarma Campania" dal Presidente, con avviso spedito, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui avviene la riunione. In caso di urgenza è prevista la convocazione telefonica o altro mezzo idoneo, con almeno 24 ore di anticipo.

 

Il Comitato Esecutivo ha il compito:

a)     di attuare le direttive e le delibere dell' Assemblea Regionale, di provvedere alla costituzione e funzionamento degli Uffici di Federfarma Campania;

b)     di sottoporre all’Assemblea Regionale le materie oggetto di deleghe;

c)     di predisporre ipotesi di studi, approfondimenti, progetti di interesse dei Titolari di Farmacia della Campania, sottoponendoli alla discussione e delibere dell’ Assemblea Regionale;

d)     di ratificare i rappresentanti delle Commissioni di lavoro estemporanee o permanenti formulate direttamente dall’ Assemblea Regionale o dallo stesso Comitato esecutivo, predisponendo quanto necessario per l'espletamento dei pertinenti lavori.

   Tali commissioni sono disciplinate dal regolamento di esecuzione del presente Statuto e , In stato di carenza, dalle direttive estemporanee assegnate. Devono essere presiedute da un componente del Comitato Esecutivo, che aggiornerà sui lavori il delegante Comitato esecutivo stesso.

e)     Il Comitato Esecutivo, nel corso delle proprie riunioni, ha la facoltà di accettare la sostituzione del Componente Delegato Provinciale e del Presidente di Associazione Provinciale, eccezionalmente impedito, previo delega ad altro componente dello stesso Comitato Esecutivo Regionale

f)       Il Comitato esecutivo assume le decisioni a maggioranza dei presenti (almeno la metà dei componenti). In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

 

C) Il Comitato dei Rurali

Art. 9

Il "Comitato Regionale dei Rurali" è un Organo consultivo costituito dai Farmacisti Rurali , all'interno del Assemblea Regionale.

Opera in piena autonomia sulle problematiche delle Farmacie rurali, non in contrasto con gli interessi generali di "Federfarma Campania", sottoponendo le relative proposte, conclusioni o deliberati al Assemblea Regionale, nell'ambito del necessario coordinamento generale delle iniziative sindacali. Il Presidente del Comitato ha l’obbligo di illustrare all’Assemblea Regionale l’attività svolta nell’anno.

D) Il Presidente

Art. 10

Il Presidente di "Federfarma Campania" rappresenta nella sua persona, l'unità delle Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia esistenti nella Regione, i comuni interessi tecnici, professionali, economici e sindacali.

a)     Egli ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti di "Federfarma Campania".

b)     Presiede l'Assemblea Regionale ed il Comitato Esecutivo.

c)     In caso di dimissioni o in stato di carenza nel corso del triennio, l’Assemblea Regionale elegge, entro 60 giorni, un nuovo presidente, che dura in carica sino alla scadenza del mandato del presidente sostituito.

Nelle more dei 60 giorni di cui al precedente capoverso, rimane in carica il Vice Presidente, che avrà cura di convocare l'apposita Assemblea Regionale per la specifica funzione elettiva.

 

E) Il VicePresidente

Art. 11

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito, con gli stessi poteri, dal VicePresidente eletto dall’Assemblea Regionale.

 

F) Il Segretario

 

Art. 12

a)     Il Segretario cura la puntuale esecuzione delle deliberazioni e delle direttive degli organi di "Federfarma Campania", curando la redazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni dei vari Organismi regionali. Può delegare altro componente del Assemblea regionale per la verbalizzazione delle riunioni delle varie Commissioni, curandone comunque la collazione agli Atti di "Federfarma Campania"..

b)     Fornisce per prassi la documentazione in copia ai Componenti del Comitato regionale degli atti deliberativi e di quanto connesso; a richiesta specifica nei casi non dovuti.

c)     Fornisce alle Commissioni i necessari mezzi operativi, concordati con il Comitato Esecutivo, unitamente al calendario di lavoro delle riunioni.

d)     E' responsabile dell'attività e del funzionamento degli Uffici.

 

G) Il Tesoriere

 

 

Art. 13

a)     Il Tesoriere sovraintende a tutte le attività comunque attinenti agli aspetti economici, finanziari e contabili di "Federfarma Campania", provvedendo alla trasparente amministrazione delle "entrate" e delle "spese" , del "patrimonio sociale" in relazione alle deliberazioni degli Organi statutari di "Ferderfarma Campania".

b)     Ha la custodia e la responsabilità dei fondi e dei valori di proprietà di "Federfarma Campania"

c)     Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento. Tali ordinativi, in via eccezionale possono essere firmati anche dal Presidente

d)     Predispone e redige il bilancio consuntivo e relativa relazione di accompagnamento.

e)     Formula il bilancio di previsione con la collaborazione del Comitato esecutivo.

 

F) Il Collegio dei Sindaci

Art. 14

 

Il Collegio dei Sindaci viene costituito nella prima seduta di insediamento dell’ Assemblea Regionale, su proposta dei Presidenti Provinciali delle Associazioni aderenti a "Federfarma Campania". E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i titolari di farmacia iscritti alle Associazioni provinciali, privata ovvero il socio della Società di persone tra farmacisti cui sia stata demandata la rappresentanza della Società ai fini sindacali, uno per provincia.

L'attribuzione della qualifica di "effettivo" e "supplente” avviene mediante sorteggio al momento dell'insediamento, promosso dal Presidente del Assemblea Regionale.

Seduta stante i cinque componenti eleggono nel proprio seno, tra i tre effettivi, il Presidente del Collegio. In caso di assenza la funzione di Presidente viene svolta dal componente più anziano, ivi compresi effettivi e supplenti.

Il Collegio provvede alla revisione ed al controllo amministrativo degli esercizi finanziari, controlla che il bilancio consuntivo, approntato dal Tesoriere, sia corrispondente alle registrazioni contabili e ne accerta e controlla le voci che lo compongono.

Le decisioni vengono prese preferibilmente alla unanimità. E' prevista, comunque la "dichiarazione disgiunta" di ciascun componente, nei casi di discordanza o contrarietà.

 

G) Il Collegio dei Probi Viri

Art.15

Il Collegio dei Probi Viri viene costituito nella prima seduta di insediamento del Comitato Regionale, su proposta dei Presidenti Provinciali delle Associazioni aderenti a "Federfarma Campania". E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i titolari di farmacia privata ovvero il socio della Società di persone tra farmacisti cui sia stata demandata la rappresentanza della Società ai fini sindacali, iscritti alle Associazioni provinciali, uno per provincia,garantendo la presenza della componente “rurale”.

a)     L'attribuzione della qualifica di "effettivo" e "supplente” avviene mediante sorteggio al momento dell'insediamento, promosso dal Presidente del Assemblea Regionale.

b)     Seduta stante i cinque componenti eleggono nel proprio seno, tra i tre effettivi, il Presidente del Collegio. In caso di assenza la funzione di Presidente viene svolta dal componente più anziano, ivi compresi effettivi e supplenti.

c)     Il Collegio dei Probi Viri è organo disciplinare e giudicante sulle controversie sia tra singoli Associati che gruppi di Associati e/o Associazioni Provinciali aderenti e tra codeste Parti e "Federfarma Campania" ivi compresi i singoli Organi costituenti.

d)     Al Collegio dei Probi Viri si rimettono tutte le controversie di cui al precedente capoverso per le decisioni del caso.

e)     Il Collegio dei Probi Viri ha anche funzione di interpretazione del presente Statuto nei casi di divergenti interpretazioni sorte in seno a ciascun Organo Statutario e nei reciproci rapporti.

f)       Il Collegio dei Probi Viri è competente in materia disciplinare e comportamentale degli Associati, persone o Organismi che siano, per cui interviene su tutti i casi di comportamenti ordinariamente considerabili offensivi o lesivi dei singoli o degli Organismi di "Federfarma Campania".

g)     Adotta, con autonomo potere discrezionale, misure disciplinari, quali: 1) la deplorazione; 2) la sospensione per periodi alternativi di 10, 30, 60, 90 giorni solari consecutivi; 3) l'invito alle dimissioni; 4) l'espulsione.

h)     Le denunce e le richieste di provvedimento disciplinare vanno inviate dalle singole Parti al "Collegio dei Probi viri" a mezzo raccomandata per tramite l'Ufficio di Segreteria.

  • L'istruttoria, gli eventuali conferimenti delle parti, l'esame di note aggiuntive, le eventuali contro-deduzioni, la conseguente deliberazione, costituiscono l'insieme dell'intero procedimento, che dovrà essere espletato nel tempo massimo di 60 gg.,prolungabili solo in casi eccezionali motivati a 120 gg.
  • Per tramite l'Ufficio di Segreteria il "provvedimento" adottato verrà notificato agli interessati e, comunque, all'Ufficio di Presidenza di "Federfarma Campania".

l)       Tutte le decisioni, con riferimento ai commi e - f - g , vengono prese a maggioranza dei presenti e sono inappellabili.

 

Clausola compromissoria

Art. 16

E' fatto divieto di adire all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per derimere controversie di natura sindacale o associativa, pena la decadenza dalla qualità di socio.

Qualunque vertenza di natura sindacale e associativa dovrà essere rimessa al Collegio dei Probiviri, oppure, nel caso dell'esistenza di due Associazioni Provinciali, alla decisione di un arbitro unico nominato da Federfarma Nazionale che dovrà pronunciarsi inappellabilmente, per iscritto, nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico.

 

Patrimonio - Fondo comune

Art. 17

Il fondo comune di "Federfarma Campania" è costituito dai contributi ordinari versati dalle singole associazioni, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dalle partecipazioni presso Società ed Enti, dai titoli di credito, dai beni mobili, da immobili, da attrezzature ed impianti, comunque acquistati, e quanto altro comunque sia pervenuto in proprietà di "Federfarma Campania".

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi - a norma dell Art.37 C.C. - costituiscono il fondo comune dell'associazione "Federfarma Campania". Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

La delibera di acquisto dei beni immobili, di costituzione o di partecipazione sia a società, ad enti e cooperative, di qualsiasi tipo, viene adottata dall'Assemblea Regionale con maggioranza di almeno due terzi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve.

 

Entrate e Contributi

Art. 18

Le Entrate di "Federfarma Campania" sono costituite:

a)     Dall’ammontare dei contributi ordinari e straordinari versati dalle Associazioni Provinciali aderenti, nella misura deliberata dall’Assemblea Regionale, su proposta del Comitato esecutivo

b)     Dai beni mobili ed immobili che comunque vengano in possesso di "Federfarma Campania".

c)     Dagli interessi attivi e dalle eventuali rendite patrimoniali.

d)     Dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi titolo.

e)     Da proventi da altre Organizzazioni, incassati per delega di Associazioni Provinciali aderenti, con modalità indicate nella stessa delega, per la successiva ripartizione agli aventi diritto nei tempi prestabiliti.

In caso di ingiustificato ritardo nel versamento dei contributi, di cui al capo a) , all’Associazione    Provinciale inadempiente saranno addebitati interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Qualora l’inadempimento contributivo perduri nel tempo, i rappresentanti dell’Associazione Provinciale pertinente, a qualunque titolo delegati nell’Assemblea Regionale di “Federfarma Campania” perdono il diritto di voto e l’Associazione stessa ed i propri iscritti non potranno usufruire dei servizi eventualmente resi dalla Unione Regionale.

 

Rimborsi

Art.19

Le cariche sociali di "Federfarma Campania" sono gratuite.

Il Assemblea Regionale può deliberare eventuali rimborsi delle spese sostenute per gli incarichi specifici ai componenti del Comitato esecutivo, del Collegio dei Revisori, dei Probi Viri, di Consiglieri Regionali impegnati in Commissioni o incarichi specifici..

E' previsto un rimborso per sostituzione al Presidente, al Segretario e per componenti il Comitato regionale in particolari circostanze onerose, da determinarsi di volta in volta e deliberarsi preventivamente dall’ Assemblea Regionale.

 

Esercizio finanziario

Art.20

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ll Conto consuntivo ed Bilancio preventivo, predisposti ed approntati dal Tesoriere, proposti dal Comitato Esecutivo, sono approvati dal’Assemblea Regionale a maggioranza entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

 

Liquidazione di Federfarma Campania

Art. 21  

Per delibera dell'Assemblea Regionale, approvata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, "Federfarma Campania" può essere posta in liquidazione.

L'Assemblea stessa disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tal secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.(*)

Modifiche

Art. 22

Le modifiche predisposte da apposita "Commissione Statuto" o direttamente dall’ Assemblea Regionale, saranno sottoposte ad approvazione dei "Consigli delle Associazioni Provinciali aderenti espressamente convocati. L'approvazione dovrà risultare da appositi verbali.

La successiva ratifica del "Assemblea Regionale a maggioranza dei due terzi renderà operativo a tutti gli effetti lo Statuto.

 

Norme transitorie

Art. 23

Tutte le “delibere” e le votazioni, se non diversamente indicato, si intendono prese a maggioranza del 50% degli aventi diritto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 24  

Il Contributo delle Associazioni Provinciali a “Federfarma Campania” è commisurato ad un prelievo percentuale sul fatturato lordo relativo alle prestazioni del S.S.N. di ogni singola farmacia aderente, ed è determinato dall’Assemblea.

Art. 25

Ciascuna Associazione provinciale può nominare nel novero dei propri rappresentanti nel Assemblea regionale.Il Socio della Società di persone tra farmacisti cui sia demandata la rappresentanza della Società ai fini sindacali, ovvero il Collaboratore familiare , purché farmacista e che abbia la rappresentanza a fini sindacali della pertinente farmacia.

Art. 26

Il componente del Comitato Regionale eletto Presidente è surrogato nell’ Assemblea da altro rappresentante indicato dall’Associazione Provinciale di pertinenza.

Art. 27

Il presente Statuto, ad approvazione avvenuta, entra subito in vigore ed applicazione. Le norme riguardanti le composizioni dei vari Organi statutari si applicano, per il rinnovo, dal prossimo triennio.

Art. 28

Quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto viene demandato al regolamento funzionale da approvarsi in sede di Assemblea Regionale.

  

Napoli 26 Settembre 2008

Cardillo Luigi                                                                        Guarino Vincenzo

Caprio Giacomo                                                                     Iuliano Antonio

Maffei Massima                                                                     Micillo Edoardo

Capone Giovanni                                                                   Oliviero Andrea

Stabile Nicola                                                                         Petrone Massimo

Di Iorio Michele                                                                      Pane Filippo

Attanasio Luciano                                                                 Pandolfi Antonio

Capobianco Gennaro                                                           Civale Salvatore

Franceschelli Sergio                                                              Accarino Leonardo

Lupo Francesco                                                                     Nigro Gerardo

CookiesAccept

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezionecookie-policy.